Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23
08 aprile 2020
Con Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 è stato prorogato il rinvio d’ufficio di tutte le udienze, civili, penali ed amministrative fino all'11 maggio 2020. Pertanto, sino alla data dell'11 maggio 2020 si terranno soltanto le udienze:- nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; - nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; - nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; - nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; - nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; - nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; - nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; - nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; - udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; - nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; - nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; - nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; - nei procedimenti a carico di imputati minorenni; - nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.
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