Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23

08 aprile 2020

Con Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 è stato prorogato il rinvio d’ufficio di tutte le udienze, civili, penali ed amministrative fino all'11 maggio 2020. Pertanto, sino alla data dell'11 maggio 2020 si terranno soltanto le udienze:-    nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla  famiglia  ed alle  situazioni  di  grave  pregiudizio;  -    nelle  cause  relative  ad alimenti o  ad  obbligazioni  alimentari  derivanti  da  rapporti  di famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio   o   di   affinità;   -    nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;  -    nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile  anche  con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame  diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; -    nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; -    nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; -    nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;-    nei   procedimenti   di   convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; -    nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; -    udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  udienze  nei procedimenti in cui  sono  state  richieste  o  applicate  misure  di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti  o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; -    nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative,  ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; -    nei procedimenti  in  cui  sono  state  applicate misure cautelari o di sicurezza; -    nei procedimenti per l'applicazione di  misure  di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; -    nei procedimenti a carico di imputati minorenni; -    nei  procedimenti  che  presentano  carattere   di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei  casi di  cui  all'articolo  392  del  codice  di  procedura   penale.    

Archivio news

 

News dello studio

apr8

08/04/2020

Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23

Con Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 è stato prorogato il rinvio d’ufficio di tutte le udienze, civili, penali ed amministrative fino all'11 maggio 2020. Pertanto, sino alla data dell'11

mar23

23/03/2016

On line il nuovo sito web dello studio

Siamo on line con un nuovo sito web. I valori della trasparenza, dell'efficienza e dell'esperienza dello studio legale sono trasposti sul web. Intendiamo offrire agli utenti un servizio di aggiornamento

News Giuridiche

apr26

26/04/2024

USA, avvocati e uso dell'IA senza violare la deontologia forense

L’ordine degli avvocati di New York adotta

apr26

26/04/2024

La Commissione EU viola la normativa privacy nell’uso di Microsoft 365

Il Garante europeo rileva varie criticità